Concordato preventivo e somme accantonate per creditori irreperibili
La giurisprudenza ha chiarito il regime applicabile alle somme accantonate in sede di concordato preventivo a favore di creditori irreperibili.
Tali somme mantengono una destinazione vincolata e non possono essere liberate a favore del debitore o di altri soggetti. Se non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla chiusura della procedura, devono essere acquisite al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 61, comma 2-bis, del D.L. 143/2008. Questo vale anche quando la proposta concordataria non contenga previsioni specifiche in merito: in tal caso, la domanda della società volta a ottenere lo svincolo di tali importi è da ritenersi inammissibile.
La ratio di questo orientamento è chiara: le somme in questione non rientrano nella disponibilità del debitore, ma rimangono destinate in via prioritaria al soddisfacimento dei creditori irreperibili e, solo decorso il termine di legge, confluiscono nel Fondo Unico Giustizia. Ogni possibilità di restituzione al debitore concordatario è esclusa.