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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Credito d’imposta 5.0

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Concordato preventivo e somme accantonate per creditori irreperibili

La giurisprudenza ha chiarito il regime applicabile alle somme accantonate in sede di concordato preventivo a favore di creditori irreperibili.
Tali somme mantengono una destinazione vincolata e non possono essere liberate a favore del debitore o di altri soggetti. Se non riscosse o reclamate entro cinque anni dalla chiusura della procedura, devono essere acquisite al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 61, comma 2-bis, del D.L. 143/2008. Questo vale anche quando la proposta concordataria non contenga previsioni specifiche in merito: in tal caso, la domanda della società volta a ottenere lo svincolo di tali importi è da ritenersi inammissibile.
La ratio di questo orientamento è chiara: le somme in questione non rientrano nella disponibilità del debitore, ma rimangono destinate in via prioritaria al soddisfacimento dei creditori irreperibili e, solo decorso il termine di legge, confluiscono nel Fondo Unico Giustizia. Ogni possibilità di restituzione al debitore concordatario è esclusa.
 
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