Accordi di ristrutturazione del debito: la Cassazione conferma i limiti del cram down fiscale
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema degli accordi di ristrutturazione del debito disciplinati dagli artt. 57 e 63 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). La Suprema Corte ha stabilito che il controllo del giudice di merito sull'utilizzo dell'istituto concorsuale costituisce un'indagine di fatto, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Al centro della vicenda vi era un piano che prevedeva esclusivamente una riduzione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate, imposta coattivamente a quest'ultima tramite il meccanismo del cosiddetto cram down, ovvero l'omologazione forzosa anche in caso di dissenso del creditore pubblico. Il piano, tuttavia, non prevedeva alcuna contestuale ristrutturazione del debito residuo nei confronti degli altri creditori. La Cassazione ha confermato il rigetto dell'omologazione pronunciato dal giudice di merito, ritenendo che il ricorso allo strumento concorsuale fosse stato utilizzato con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle proprie dell'ordinamento. La decisione ribadisce che il cram down fiscale non può essere impiegato in modo selettivo e isolato, ma deve inserirsi in un più ampio e coerente progetto di risanamento che coinvolga la generalità dei creditori.