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Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

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Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

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Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

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Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

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Ammissione allo stato passivo

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Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

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Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

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Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

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Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

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Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

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Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

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Accordi di ristrutturazione del debito: la Cassazione conferma i limiti del cram down fiscale

La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema degli accordi di ristrutturazione del debito disciplinati dagli artt. 57 e 63 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). La Suprema Corte ha stabilito che il controllo del giudice di merito sull'utilizzo dell'istituto concorsuale costituisce un'indagine di fatto, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Al centro della vicenda vi era un piano che prevedeva esclusivamente una riduzione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate, imposta coattivamente a quest'ultima tramite il meccanismo del cosiddetto cram down, ovvero l'omologazione forzosa anche in caso di dissenso del creditore pubblico. Il piano, tuttavia, non prevedeva alcuna contestuale ristrutturazione del debito residuo nei confronti degli altri creditori. La Cassazione ha confermato il rigetto dell'omologazione pronunciato dal giudice di merito, ritenendo che il ricorso allo strumento concorsuale fosse stato utilizzato con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle proprie dell'ordinamento. La decisione ribadisce che il cram down fiscale non può essere impiegato in modo selettivo e isolato, ma deve inserirsi in un più ampio e coerente progetto di risanamento che coinvolga la generalità dei creditori.
 
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