Concordato fallimentare: nessuna esclusione dal voto per il creditore proponente
In materia di concordato fallimentare, la Corte di Cassazione ha chiarito che il creditore proponente e le società ad esso collegate — in quanto controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo — non possono essere esclusi dal voto né dal computo delle maggioranze. La questione riguardava la possibile applicazione estensiva dell'art. 127, commi 5 e 6, della Legge Fallimentare, che disciplina le ipotesi di conflitto di interesse. La Suprema Corte ha tuttavia escluso che, in presenza di una proposta concorrente avanzata da un terzo, ricorra una situazione di conflitto di interesse idonea a giustificare tale esclusione. Il principio afferma così un limite all'interpretazione analogica delle norme restrittive del diritto di voto in sede concorsuale.