PEC degli amministratori e Registro imprese: niente imposta di bollo
Con la risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione della PEC dell’amministratore al Registro delle imprese non è soggetta a imposta di bollo. L’esenzione deriva da un’interpretazione estensiva della disciplina prevista per l’iscrizione del domicilio digitale delle società. L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale
La normativa recente ha ampliato l’obbligo di indicare un domicilio digitale nel Registro delle imprese. In particolare, l’art. 1, comma 860, della Legge di bilancio 2025 ha modificato l’art. 5 del DL 179/2012 estendendo tale obbligo anche agli amministratori delle società.
In base alla disciplina attuale, devono comunicare un proprio indirizzo PEC (distinto da quello della società):
l’amministratore unico;
l’amministratore delegato;
in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione.
L’indirizzo costituisce il domicilio digitale personale dell’amministratore, come definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’obbligo di comunicare il domicilio digitale si è sviluppato nel tempo attraverso diverse tappe normative:
inizialmente introdotto per le imprese costituite in forma societaria;
successivamente esteso alle imprese individuali al momento della prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
infine applicato anche agli amministratori delle società.
Il quesito sull’imposta di bollo e la pozione dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, è stato chiesto se l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per l’iscrizione del domicilio digitale delle società potesse applicarsi anche alla comunicazione della PEC effettuata dagli amministratori.
In linea generale, le domande e denunce telematiche presentate al Registro delle imprese sono soggette all’imposta di bollo prevista dal DPR 642/1972, con importi che variano a seconda della tipologia di soggetto.
Tuttavia, l’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 stabilisce che l’iscrizione del domicilio digitale delle società e le eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa esenzione può essere estesa anche alla comunicazione della PEC degli amministratori. La conclusione deriva da un’interpretazione logico-sistematica della normativa: l’obbligo ha la stessa finalità e produce la medesima iscrizione nel Registro delle imprese.
Di conseguenza, la comunicazione della PEC dell’amministratore è esente dall’imposta di bollo.
L’Amministrazione ha tuttavia precisato due limiti importanti:
l’esenzione vale solo per gli amministratori individuati dalla norma (amministratore unico, amministratore delegato o presidente del CdA);
non si applica se la pratica telematica contiene ulteriori comunicazioni o dati diversi dal domicilio digitale.