Esdebitazione CCII e patteggiamento in sede penale
Il fatto che il debitore abbia patteggiato in sede penale non impedisce di accogliere la domanda di esdebitazione ai sensi dell'art. 283 del Codice della crisi. Il patteggiamento, infatti, non equivale a un accertamento pieno di colpevolezza, ma riflette una scelta processuale dell'imputato e non produce effetti vincolanti né nel giudizio civile, né — a maggior ragione — nella valutazione di meritevolezza richiesta dall'art. 283 CCII.