Terzo datore di ipoteca e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore
Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall’art. 67 CCII, deve ritenersi ammissibile l’accesso anche da parte del soggetto che riveste esclusivamente la qualità di terzo datore di ipoteca. Ciò vale anche se questi non è personalmente obbligato nei confronti del creditore — a differenza di quanto accade per il fideiussore — poiché rimane comunque esposto all’azione esecutiva sul bene concesso in garanzia dell’obbligazione altrui, qualora questa non venga integralmente adempiuta (cfr. Cass., 24 settembre 2019, n. 23648).
Inoltre, l’art. 278, comma 6, CCII dispone che l’esdebitazione del debitore principale non produce effetti sulla garanzia ipotecaria prestata dal terzo. Ne consegue che il creditore mantiene il diritto di soddisfarsi integralmente sul bene oggetto di ipoteca, diritto che permane anche nell’ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.