Il mancato pagamento reiterato dei contributi previdenziali precedenti all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio non è sufficiente a escludere la concessione dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies della legge 3/2012.
A confermarlo è una recente pronuncia che chiarisce come, in presenza di pagamenti in percentuale non irrisoria derivanti dalla liquidazione dell'attivo, il debitore abbia diritto ad accedere al beneficio liberatorio, anche qualora non abbia regolarmente versato i contributi previdenziali prima dell'avvio della procedura.
Diverso, invece, il trattamento riservato ai crediti previdenziali maturati dopo l'apertura della liquidazione: questi restano pienamente esigibili e non rientrano nell'ambito dell'esdebitazione.