Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Esecuzione immobiliare pendente – Moratoria del credito ipotecario
Il piano del consumatore può prevedere il pagamento del creditore ipotecario oltre il limite biennale previsto dall'art. 67 CCII, purché tale creditore, regolarmente informato dall'OCC, non abbia formulato osservazioni né si sia costituito in giudizio. Il piano può prevedere il mantenimento della casa di residenza del debitore, il pagamento dei creditori privilegiati entro due anni e successivamente quello del creditore ipotecario, oltre ad interessi legali. il termine biennale come termine finale entro cui pagare i creditori privilegiati si può considerare come termine iniziale. In sostanza, il silenzio del creditore ipotecario nel procedimento consente l'omologazione di un piano con moratoria superiore ai due anni.