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Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

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Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

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Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

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Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

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Ammissione allo stato passivo

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Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

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Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

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Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

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Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

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Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

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Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

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Bilanci 2025: regimi derogatori applicabili e non

Per la redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2025, resta applicabile esclusivamente il regime derogatorio che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di mercato, previsto dall’art. 1, commi 65-67, della L. 30.12.2025 n. 199.
Al contrario, non trovano applicazione i seguenti regimi speciali:
  1. Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni
    • Il regime previsto dall’art. 60, commi 7-bis e ss., del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), valido per i bilanci dal 2020 al 2024, non è più utilizzabile.
    • Le imprese che in passato ne hanno usufruito devono, nel bilancio 2025, prestare attenzione alla movimentazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita, se ricorrono i requisiti.
  2. Sterilizzazione delle perdite di capitale
    • La disciplina speciale dell’art. 6 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020), che ha consentito la sterilizzazione delle perdite emerse negli esercizi al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022, non si applica più.
    • In sede di approvazione del bilancio 2025 è necessario adottare le misure conseguenti al termine del periodo quinquennale previsto per la sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio chiuso al 31.12.2020.
  3. Norme transitorie sulla continuità aziendale legate alla pandemia
    • Gli articoli 7 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) e 38-quater del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), che hanno introdotto misure straordinarie sulla continuità aziendale, non trovano più applicazione.
    • Nella predisposizione dei bilanci 2025, è necessario effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’impresa di continuare a operare, assicurando la produzione di reddito per almeno 12 mesi.
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