Per la redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2025, resta applicabile esclusivamente il regime derogatorio che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di mercato, previsto dall’art. 1, commi 65-67, della L. 30.12.2025 n. 199.
Al contrario, non trovano applicazione i seguenti regimi speciali:
Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni
Il regime previsto dall’art. 60, commi 7-bis e ss., del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), valido per i bilanci dal 2020 al 2024, non è più utilizzabile.
Le imprese che in passato ne hanno usufruito devono, nel bilancio 2025, prestare attenzione alla movimentazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita, se ricorrono i requisiti.
Sterilizzazione delle perdite di capitale
La disciplina speciale dell’art. 6 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020), che ha consentito la sterilizzazione delle perdite emerse negli esercizi al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022, non si applica più.
In sede di approvazione del bilancio 2025 è necessario adottare le misure conseguenti al termine del periodo quinquennale previsto per la sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio chiuso al 31.12.2020.
Norme transitorie sulla continuità aziendale legate alla pandemia
Gli articoli 7 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) e 38-quater del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), che hanno introdotto misure straordinarie sulla continuità aziendale, non trovano più applicazione.
Nella predisposizione dei bilanci 2025, è necessario effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’impresa di continuare a operare, assicurando la produzione di reddito per almeno 12 mesi.