Trasferimento e utilizzo del credito IVA nel consolidato: visto di conformità e termini di compensazione
In merito alle modalità di trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale nazionale e le regole relative all’apposizione del visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione di tali crediti si segnala che per importi superiori a 5.000 euro annui, l’apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 241/1997, riguarda:
la dichiarazione annuale IVA delle società consolidate o cedenti, dalle quali emerge l’eccedenza a credito IVA ceduta;
la dichiarazione del consolidato fiscale nazionale (modello CNM) predisposta dalla società consolidante che intende utilizzare in compensazione tali crediti (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2024 n. 190).
Non è invece necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, poiché l’indicazione dei crediti ceduti nel quadro GN ha esclusivamente finalità riepilogativa.
In riferimento al termine per l’utilizzo in compensazione, l’individuazione del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (art. 17 D.Lgs. 241/1997), a decorrere dal quale l’eccedenza a credito può essere utilizzata in compensazione, si calcola con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove matura l’eccedenza a credito compensabile. Decorso questo termine, le eccedenze a credito possono essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, anche se il modello CNM non è ancora stato presentato.