Concordato minore: compenso OCC non liquidabile senza omologa
In caso di rigetto della domanda di omologazione del concordato minore, non è ammissibile la richiesta di liquidazione del compenso dell’OCC.
L’art. 81, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede infatti che il giudice possa liquidare il compenso dell’OCC solo successivamente all’omologazione della proposta e al termine dell’esecuzione del piano.
Tale impostazione si fonda sul fatto che l’OCC assume la qualifica di ausiliario del giudice solo dopo l’omologa, con i relativi compiti previsti dalla norma. In assenza di omologazione, pertanto, non è prevista alcuna liquidazione giudiziale del compenso per l’attività svolta nella fase precedente.