Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede
La concessione dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII non è esclusa dal fatto che una quota rilevante dell’indebitamento del debitore derivi da fideiussioni rilasciate a favore di società collegate o partecipate per operazioni finanziarie da queste ultime contratte.
Tale circostanza, infatti, non assume rilievo impeditivo quando non emergano elementi idonei a dimostrare che le garanzie personali siano state prestate in un momento in cui la crisi delle società garantite fosse già evidente o prevedibile per il garante, né che la loro assunzione sia avvenuta con dolo o colpa grave.
In assenza di tali presupposti soggettivi, la mera sproporzione tra l’entità delle obbligazioni garantite e la consistenza patrimoniale del fideiussore non può essere considerata, di per sé, indice di condotta abusiva o fraudolenta, né integra una causa ostativa al riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione.
Fonti: art. 282 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019); orientamenti giurisprudenziali in materia di esdebitazione e valutazione della meritevolezza del debitore.