CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata
Chi ha svolto in passato un'attività imprenditoriale o professionale non perde automaticamente la qualifica di consumatore e può comunque presentare una domanda ai sensi dell'art. 67 CCII, a condizione che, al momento della richiesta, non sussistano più obbligazioni riconducibili a quell'attività che abbiano contribuito allo stato di insolvenza. Inoltre, la normativa vigente — avendo eliminato il riferimento all'avverbio "esclusivamente" — apre la strada anche a situazioni di indebitamento misto: in questi casi, l'accesso alla procedura è ammesso quando i debiti di natura personale o familiare risultino prevalenti rispetto a quelli di origine imprenditoriale o professionale.