Con un recente provvedimento il Tribunale di Roma è intervenuto a chiarire il ruolo del giudice nell’ambito dell’autorizzazione all’esecuzione degli accordi transattivi con il Fisco nella composizione negoziata della crisi, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs. 14/2019.
In particolare, il giudice è chiamato a svolgere un controllo di natura sostanziale ma delimitato, che si articola in tre verifiche principali. In primo luogo, deve accertare che sia stata depositata una relazione attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale incaricato oppure, in sua assenza, da un revisore appositamente designato. In secondo luogo, deve verificare che il professionista indipendente abbia effettuato una comparazione concreta e realistica tra il grado di soddisfacimento dell’Erario previsto dall’accordo e quello conseguibile nell’ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale. Infine, il giudice deve astenersi da qualsiasi valutazione nel merito dell’attestazione, e dunque dalla verifica della convenienza dell’accordo per l’Amministrazione finanziaria.
La decisione conferma così un orientamento che delimita chiaramente la funzione giudiziale: il giudice non può sostituirsi né all’Amministrazione finanziaria né al professionista attestatore nelle valutazioni di merito, ma deve limitarsi a garantire la correttezza del procedimento decisionale. Tale controllo si fonda sul rispetto dei principi di trasparenza e ragionevolezza nella gestione della crisi d’impresa, senza estendersi a valutazioni discrezionali sul contenuto economico dell’accordo.