Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

Approfondisci

news

Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

Approfondisci

news

Preliminare di vendita e plusvalenze

Approfondisci

news

Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

Approfondisci

news

Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

Approfondisci

news

Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

Approfondisci

news

Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

Approfondisci

news

Compiuta giacenza e sospensione feriale

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

Approfondisci

news

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

Approfondisci

news

Cassa Dottori commercialisti ed esperti contabili

Approfondisci

Transazione fiscale: il ruolo del giudice

Con un recente provvedimento il Tribunale di Roma è intervenuto a chiarire il ruolo del giudice nell’ambito dell’autorizzazione all’esecuzione degli accordi transattivi con il Fisco nella composizione negoziata della crisi, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs. 14/2019.
In particolare, il giudice è chiamato a svolgere un controllo di natura sostanziale ma delimitato, che si articola in tre verifiche principali. In primo luogo, deve accertare che sia stata depositata una relazione attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale incaricato oppure, in sua assenza, da un revisore appositamente designato. In secondo luogo, deve verificare che il professionista indipendente abbia effettuato una comparazione concreta e realistica tra il grado di soddisfacimento dell’Erario previsto dall’accordo e quello conseguibile nell’ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale. Infine, il giudice deve astenersi da qualsiasi valutazione nel merito dell’attestazione, e dunque dalla verifica della convenienza dell’accordo per l’Amministrazione finanziaria.
La decisione conferma così un orientamento che delimita chiaramente la funzione giudiziale: il giudice non può sostituirsi né all’Amministrazione finanziaria né al professionista attestatore nelle valutazioni di merito, ma deve limitarsi a garantire la correttezza del procedimento decisionale. Tale controllo si fonda sul rispetto dei principi di trasparenza e ragionevolezza nella gestione della crisi d’impresa, senza estendersi a valutazioni discrezionali sul contenuto economico dell’accordo.
 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate