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Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

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Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

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Preliminare di vendita e plusvalenze

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Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

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Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

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Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

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Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

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Compiuta giacenza e sospensione feriale

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Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

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Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

L’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le modalità di calcolo degli acconti d’imposta esclusivamente con riferimento ai contribuenti che:
  • aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo 2026-2027, con il 2026 quale primo anno di applicazione;
  • hanno già aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2026 rappresenta il secondo anno di applicazione.
La norma non prevede, invece, alcuna specifica disposizione per i contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e che non intendono rinnovare l’adesione per il periodo successivo.
In assenza di indicazioni normative specifiche per il calcolo degli acconti relativi al 2026 — e, in particolare, di una previsione che imponga di assumere come base l’imposta 2025 rideterminata senza gli effetti del concordato — trovano applicazione le regole ordinarie.
Ne consegue che il contribuente può scegliere tra il metodo storico e quello previsionale. Qualora si opti per il metodo storico, il riferimento è rappresentato dall’importo indicato nel rigo “Differenza” del modello REDDITI, calcolato sulla base del reddito concordato per il periodo d’imposta 2025.
 
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