Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica
L’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le modalità di calcolo degli acconti d’imposta esclusivamente con riferimento ai contribuenti che:
aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo 2026-2027, con il 2026 quale primo anno di applicazione;
hanno già aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2026 rappresenta il secondo anno di applicazione.
La norma non prevede, invece, alcuna specifica disposizione per i contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e che non intendono rinnovare l’adesione per il periodo successivo.
In assenza di indicazioni normative specifiche per il calcolo degli acconti relativi al 2026 — e, in particolare, di una previsione che imponga di assumere come base l’imposta 2025 rideterminata senza gli effetti del concordato — trovano applicazione le regole ordinarie.
Ne consegue che il contribuente può scegliere tra il metodo storico e quello previsionale. Qualora si opti per il metodo storico, il riferimento è rappresentato dall’importo indicato nel rigo “Differenza” del modello REDDITI, calcolato sulla base del reddito concordato per il periodo d’imposta 2025.