Le misure protettive tipiche includono il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa, la sospensione delle prescrizioni e l'inibizione all'apertura della liquidazione giudiziale. Tali misure possono essere concesse senza necessità di instaurare un contraddittorio preventivo con i creditori. Questo perché l'art. 55, comma 3, CCII — a differenza del comma 2 relativo alle misure atipiche — non prevede espressamente la fissazione di un'udienza di comparizione. La tutela dei soggetti controinteressati non viene però eliminata, ma semplicemente differita. Essa viene affidata allo strumento del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. Si tratta quindi di una distinzione procedurale rilevante tra misure tipiche e atipiche nell'ambito del procedimento unitario. La decisione semplifica e accelera l'accesso alle misure protettive per le imprese in crisi.