Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII
In una procedura ex art. 44 CCII, le esposizioni del debitore devono restare classificate come inadempienze probabili e non come sofferenze, salvo che tale classificazione fosse già avvenuta prima o che emergano elementi oggettivi nuovi sopravvenuti. Non contano come tali il contenuto della proposta concordataria o l'iter procedurale. La Banca d'Italia vuole evitare ostacoli al risanamento, cristallizzando provvisoriamente la classificazione. Sul piano cautelare, un'inibitoria preventiva generalizzata non è concedibile: la tutela scatta solo dopo una segnalazione illegittima, tramite ordine di cancellazione.