Rateizzazione delle plusvalenze - Novità della legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), all’art. 1, comma 42, ha introdotto una rilevante modifica in materia di reddito d’impresa, eliminando in via generale la possibilità di rateizzare le plusvalenze relative ai beni d’impresa.
Restano tuttavia escluse da questa novità alcune fattispecie specifiche, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente. In particolare, la rateizzazione è ancora ammessa nei casi di cessione d’azienda e di cessione dei diritti di utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR.
La nuova disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026.
Per quanto riguarda l’individuazione del momento di realizzo delle plusvalenze, occorre distinguere tra i soggetti che applicano o meno il principio di derivazione rafforzata.
Per i soggetti che non adottano tale principio, continuano a valere i criteri di competenza fiscale previsti dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Diversamente, per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata, il momento di imputazione fiscale dei componenti reddituali segue le risultanze del conto economico.
Con riferimento alle cessioni di beni, non si dovrebbero comunque generare disallineamenti significativi tra i due regimi. Le regole contabili, infatti, basate sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, risultano nella prassi sostanzialmente coerenti con i criteri fiscali previsti dall’art. 109 del TUIR, che fanno riferimento alla data di consegna o spedizione, alla stipula dell’atto oppure al successivo trasferimento della proprietà.