Condanna per bancarotta e accesso alla liquidazione controllata: assenza di effetti ostativi
La circostanza che il ricorrente sia stato condannato per bancarotta con sentenza intervenuta anni prima della domanda non preclude l’apertura della procedura di liquidazione controllata.
I precedenti penali del soggetto sovraindebitato, infatti, non costituiscono un ostacolo all’accesso alla procedura, poiché il tribunale, ai sensi dell’art. 270 CCII, è chiamato a verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti indicati dagli artt. 268 e 269 CCII, tra i quali non rientra l’assenza di condanne penali.
Resta comunque ferma la possibilità che tali precedenti assumano rilievo in una fase successiva, in particolare ai fini della valutazione di un’eventuale richiesta di esdebitazione.