A seguito dell'omologa della proposta di concordato minore ai sensi del CCII, i creditori inclusi nella proposta che non abbiano contestato gli importi indicati e/o non abbiano provveduto tempestivamente a far valere eventuali crediti ulteriori maturati prima del deposito della stessa, devono ritenersi decaduti dal diritto di sollevare nuove contestazioni o avanzare pretese creditorie aggiuntive.
Con specifico riguardo ai crediti IMU accertati dall'Ente successivamente all'accordo, occorre precisare che l'obbligazione tributaria sorge — tanto nell'an quanto nel quantum — nel momento in cui si verifica il presupposto di fatto previsto dalla legge come generatore del debito d'imposta. Ne consegue che l'avviso di accertamento emesso in un momento successivo non ha natura costitutiva, bensì meramente dichiarativa, con riferimento ai crediti sorti anteriormente all'apertura della procedura da sovraindebitamento.