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Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

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Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

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Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

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Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

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Ammissione allo stato passivo

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Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

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Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

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Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

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Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

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Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

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Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

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Liquidazione controllata CCII – verifica economicità della procedura

L'apertura della liquidazione controllata presuppone una preliminare verifica dell'economicità della procedura, ossia della concreta possibilità di acquisire un attivo distribuibile tra i creditori: una procedura priva di utilità effettiva per il ceto creditorio non può, infatti, essere ammessa. La domanda di apertura deve pertanto essere rigettata ogniqualvolta il valore dei beni liquidabili risulti inferiore o comunque incerto rispetto alle spese della procedura, rendendo quest'ultima antieconomica.
L'inammissibilità si impone altresì quando l'apertura della liquidazione controllata comporterebbe una mera duplicazione di attività rispetto a una procedura esecutiva già pendente, senza apportare alcuna utilità aggiuntiva per i creditori. In tale prospettiva, rilevano negativamente ai fini del giudizio di ammissibilità anche le incertezze relative alla consistenza, alla titolarità o alla effettiva liquidabilità dei beni indicati come attivo.
Infine, il principio della par condicio creditorum non costituisce di per sé ragione sufficiente a giustificare l'apertura della procedura, laddove i creditori abbiano comunque la possibilità di tutelare le proprie ragioni mediante intervento nelle esecuzioni individuali o attraverso autonoma iniziativa.
 
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