Liquidazione controllata CCII – verifica economicità della procedura
L'apertura della liquidazione controllata presuppone una preliminare verifica dell'economicità della procedura, ossia della concreta possibilità di acquisire un attivo distribuibile tra i creditori: una procedura priva di utilità effettiva per il ceto creditorio non può, infatti, essere ammessa. La domanda di apertura deve pertanto essere rigettata ogniqualvolta il valore dei beni liquidabili risulti inferiore o comunque incerto rispetto alle spese della procedura, rendendo quest'ultima antieconomica.
L'inammissibilità si impone altresì quando l'apertura della liquidazione controllata comporterebbe una mera duplicazione di attività rispetto a una procedura esecutiva già pendente, senza apportare alcuna utilità aggiuntiva per i creditori. In tale prospettiva, rilevano negativamente ai fini del giudizio di ammissibilità anche le incertezze relative alla consistenza, alla titolarità o alla effettiva liquidabilità dei beni indicati come attivo.
Infine, il principio della par condicio creditorum non costituisce di per sé ragione sufficiente a giustificare l'apertura della procedura, laddove i creditori abbiano comunque la possibilità di tutelare le proprie ragioni mediante intervento nelle esecuzioni individuali o attraverso autonoma iniziativa.