concordato preventivo in continuità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026, ha fissato quattro principi in materia di concordato preventivo in continuità, con specifico riferimento alla possibilità di confermare l'omologazione anche a seguito dell'accoglimento del reclamo, ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, C.C.I.I. Il caso traeva origine dal concordato di una S.r.l. omologato dal Tribunale di Trento nonostante il voto contrario di due società creditrici, titolari di contratti di leasing su un complesso alberghiero, le cui condizioni erano state unilateralmente modificate dalla proposta concordataria. La Corte d'Appello, pur riconoscendo l'illegittimità di tale modifica, aveva confermato l'omologazione in nome dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori, rinviando a un momento successivo la quantificazione del danno. La Cassazione ha corretto questa impostazione, chiarendo che la conferma dell'omologa in sede di reclamo costituisce uno strumento eccezionale, applicabile esclusivamente quando il reclamo investa profili di convenienza economica, e non anche quando emergano violazioni di legge o contrattuali. Ha inoltre stabilito che il risarcimento del creditore danneggiato deve essere determinato contestualmente, e non rinviato, poiché è funzionale alla verifica della stessa sostenibilità del piano.