Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

Approfondisci

news

Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

Approfondisci

news

Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

Approfondisci

news

Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

Approfondisci

news

Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

Approfondisci

news

Ammissione allo stato passivo

Approfondisci

news

Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

Approfondisci

news

Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

Approfondisci

news

Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

Approfondisci

news

Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

Approfondisci

news

Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

Approfondisci

concordato preventivo in continuità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026, ha fissato quattro principi in materia di concordato preventivo in continuità, con specifico riferimento alla possibilità di confermare l'omologazione anche a seguito dell'accoglimento del reclamo, ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, C.C.I.I. Il caso traeva origine dal concordato di una S.r.l. omologato dal Tribunale di Trento nonostante il voto contrario di due società creditrici, titolari di contratti di leasing su un complesso alberghiero, le cui condizioni erano state unilateralmente modificate dalla proposta concordataria. La Corte d'Appello, pur riconoscendo l'illegittimità di tale modifica, aveva confermato l'omologazione in nome dell'interesse generale dei creditori e dei lavoratori, rinviando a un momento successivo la quantificazione del danno. La Cassazione ha corretto questa impostazione, chiarendo che la conferma dell'omologa in sede di reclamo costituisce uno strumento eccezionale, applicabile esclusivamente quando il reclamo investa profili di convenienza economica, e non anche quando emergano violazioni di legge o contrattuali. Ha inoltre stabilito che il risarcimento del creditore danneggiato deve essere determinato contestualmente, e non rinviato, poiché è funzionale alla verifica della stessa sostenibilità del piano.
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate