Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese
Se le misure protettive concesse nell’ambito della composizione negoziata scadono senza richiesta di proroga, l’eventuale domanda presentata successivamente deve essere considerata una nuova istanza.
In questi casi, il Tribunale può esaminare la richiesta solo se l’istanza è stata prima pubblicata nel Registro delle imprese e successivamente depositata in giudizio. In mancanza di tale pubblicazione preventiva, la domanda non può essere accolta.
Il principio deriva dalla natura “bifasica” del procedimento di conferma delle misure protettive: una prima fase pubblicitaria mediante iscrizione nel Registro delle imprese e una seconda fase giudiziale davanti al Tribunale. Solo il rispetto di entrambe le fasi consente la valida concessione delle misure richieste.