I creditori che vantino pretese nei confronti della massa devono obbligatoriamente presentare domanda di ammissione al passivo secondo le forme previste dagli artt. 200 ss. CCII Le domande patrimoniali proposte in sede ordinaria dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale sono inammissibili, e i giudizi pendenti alla data di apertura non possono essere né proseguiti né riassunti. Tale carattere assorbente vale anche per i crediti già sub iudice, rendendo il processo in corso improcedibile nei confronti della curatela. Resta però salva la possibilità per il creditore di agire contro il debitore tornato in bonis dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. L'inammissibilità o improcedibilità della domanda ordinaria non è una questione di competenza, bensì di rito, ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in Cassazione, a tutela della par condicio creditorum. Tale rilievo officioso non incontra limiti preclusivi, salvo il caso di giudicato interno già formatosi sulla questione. In tale ipotesi, il vizio non dedotto come motivo di gravame resta coperto dal giudicato, con conseguente preclusione sia della sua deduzione nei gradi successivi sia della rilevabilità d'ufficio.