La notifica di una cartella esattoriale tramite PEC non richiede obbligatoriamente la trasmissione del documento in formato «p7m». È sufficiente il formato PDF, a condizione che sia garantita la provenienza della cartella stessa.
Inoltre, nel caso in cui il documento venga trasmesso in copia per immagine, non è necessaria alcuna attestazione di conformità da parte dell'ufficio procedente.
A confermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 13266, depositata il 10 maggio 2026, che fa chiarezza su un tema spesso fonte di contenzioso tra contribuenti e amministrazione finanziaria.
