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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

Per incentivare l’adeguamento delle retribuzioni all’aumento del costo della vita e sostenere una maggiore correlazione tra salario e produttività, gli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti nel corso del 2026, derivanti da rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, beneficeranno di un regime fiscale agevolato.
In particolare, tali somme saranno assoggettate, salvo rinuncia espressa e scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota ridotta al 5%.
L’agevolazione riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.
Per quanto concerne le attività di accertamento, riscossione, applicazione delle sanzioni ed eventuale contenzioso relativo all’imposta sostitutiva, trovano applicazione, ove compatibili, le norme previste in materia di imposte sui redditi.
 
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