Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati
La disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata modificata attraverso un intervento sull’art. 11, comma 1, lett. b), del TUIR, che prevede la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33%.
Con l’introduzione del nuovo comma 5-ter all’interno dell’art. 16-ter del TUIR c’è stato inoltre un intervenuto sul sistema delle detrazioni fiscali. In particolare, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda viene ridotto di un importo pari a 440 euro.
La riduzione è determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del medesimo articolo e dell’art. 15, comma 3-bis, TUIR, con riferimento ai seguenti oneri:
gli oneri detraibili nella misura del 19%, ad esclusione delle spese sanitarie previste dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
le erogazioni liberali effettuate a favore dei partiti politici, disciplinate dall’art. 11 del D.L. n. 149/2013;
i premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi, previsti dall’art. 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020.