La sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento non è soltanto un presupposto per accedere alla composizione negoziata, ma anche una condizione necessaria per la conferma delle misure protettive, le quali incidono significativamente sulla libertà di azione dei creditori.
Il piano presentato dal debitore non può essere generico ed in assenza di qualsiasi effettiva prospettiva di continuità aziendale verrà valutato inidoneo; il progetto, non può limitarsi a prevedere operazioni di saldo e stralcio con i creditori, dismissione degli immobili e la mera liquidazione del patrimonio, senza alcuna indicazione di iniziative industriali concrete né di flussi economici futuri, trattandosi, in sostanza, di un mero piano di natura liquidatoria, non risanatoria.