Cram down fiscale: la convenienza per l'Erario va dimostrata, non solo affermata
Il cram down non è uno strumento di pressione sul creditore pubblico, ma un rimedio eccezionale che presuppone una valutazione rigorosa e verificabile della convenienza del trattamento proposto.
Ai fini dell'omologazione dell'accordo in assenza di adesione da parte dell'Erario, non è sufficiente una generica allegazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ma, come previsto dall'art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, occorre una dimostrazione seria, puntuale e documentata che il trattamento proposto risulti effettivamente più favorevole per il Fisco rispetto a quanto ricavabile in sede di liquidazione giudiziale. Tale onere probatorio — che grava sul debitore e si riflette sul contenuto dell'attestazione del professionista indipendente — non può essere assolto attraverso stime approssimative o proiezioni prive di adeguato supporto analitico.