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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Chiusura del concordato minore ed effetti esdebitatori: necessità del decreto finale dopo l’esecuzione del piano

Nel concordato minore, anche se non sussiste una specifica previsione normativa, a seguito della relazione del gestore della crisi che attesti l’integrale esecuzione del piano omologato, deve essere emesso un decreto di chiusura della procedura per avvenuta esecuzione del piano omologato.
Tale provvedimento assume una duplice funzione. Da un lato, certifica formalmente la conclusione del procedimento ancora pendente nella fase esecutiva; dall’altro, tutela l’interesse del debitore mediante la rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologazione.
Il decreto di chiusura consente inoltre di rendere conoscibile ai terzi l’intervenuto effetto esdebitatorio conseguente al corretto adempimento del concordato, assicurando così certezza giuridica sulla definitiva liberazione del debitore dalle obbligazioni residue nei limiti previsti dalla legge.
 
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