Chiusura del concordato minore ed effetti esdebitatori: necessità del decreto finale dopo l’esecuzione del piano
Nel concordato minore, anche se non sussiste una specifica previsione normativa, a seguito della relazione del gestore della crisi che attesti l’integrale esecuzione del piano omologato, deve essere emesso un decreto di chiusura della procedura per avvenuta esecuzione del piano omologato.
Tale provvedimento assume una duplice funzione. Da un lato, certifica formalmente la conclusione del procedimento ancora pendente nella fase esecutiva; dall’altro, tutela l’interesse del debitore mediante la rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologazione.
Il decreto di chiusura consente inoltre di rendere conoscibile ai terzi l’intervenuto effetto esdebitatorio conseguente al corretto adempimento del concordato, assicurando così certezza giuridica sulla definitiva liberazione del debitore dalle obbligazioni residue nei limiti previsti dalla legge.