Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone
Con il provvedimento del 16 marzo 2026, il Tribunale di Pordenone affronta il tema dell’accesso alle procedure di regolazione della crisi da parte dell’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno e gravato da un indebitamento di natura “mista”, ossia derivante sia da esigenze personali e familiari sia dalla pregressa attività imprenditoriale o professionale.
La decisione si concentra, in particolare, sulla possibilità per tali soggetti di accedere a strumenti alternativi alla liquidazione controllata, quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore liquidatorio.
Secondo il Tribunale, la presenza di debiti riconducibili anche all’attività d’impresa non preclude, di per sé, l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, purché l’esposizione debitoria personale e familiare risulti prevalente rispetto a quella di natura imprenditoriale o professionale.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio valorizza la modifica introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rispetto alla disciplina previgente. In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 14/2019 non riproduce l’avverbio “esclusivamente”, presente invece nell’art. 6, comma 2, lett. b), della L. 3/2012.
Da tale scelta normativa il Tribunale desume che il legislatore abbia inteso ampliare l’ambito applicativo della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, consentendone l’accesso anche in presenza di un indebitamento misto, a condizione che i debiti di natura personale o familiare assumano carattere prevalente rispetto a quelli derivanti dall’attività economica svolta in passato.