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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

Con il provvedimento del 16 marzo 2026, il Tribunale di Pordenone affronta il tema dell’accesso alle procedure di regolazione della crisi da parte dell’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno e gravato da un indebitamento di natura “mista”, ossia derivante sia da esigenze personali e familiari sia dalla pregressa attività imprenditoriale o professionale.
La decisione si concentra, in particolare, sulla possibilità per tali soggetti di accedere a strumenti alternativi alla liquidazione controllata, quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore liquidatorio.
Secondo il Tribunale, la presenza di debiti riconducibili anche all’attività d’impresa non preclude, di per sé, l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, purché l’esposizione debitoria personale e familiare risulti prevalente rispetto a quella di natura imprenditoriale o professionale.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio valorizza la modifica introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rispetto alla disciplina previgente. In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 14/2019 non riproduce l’avverbio “esclusivamente”, presente invece nell’art. 6, comma 2, lett. b), della L. 3/2012.
Da tale scelta normativa il Tribunale desume che il legislatore abbia inteso ampliare l’ambito applicativo della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, consentendone l’accesso anche in presenza di un indebitamento misto, a condizione che i debiti di natura personale o familiare assumano carattere prevalente rispetto a quelli derivanti dall’attività economica svolta in passato.
 
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