Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione
La riformulazione del comma 4 dell’art. 86 del TUIR restringe significativamente l’ambito applicativo della rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali.
In base alla nuova disciplina, la possibilità di ripartire la tassazione della plusvalenza in cinque quote annuali costanti è riconosciuta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, purché l’azienda sia stata posseduta per almeno tre anni;
plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante la cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni sportive dell’atleta, limitatamente alla quota riferibile al corrispettivo in denaro e a condizione che tali diritti siano stati detenuti per almeno due anni.
Per tutte le altre plusvalenze patrimoniali, ad eccezione di quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni che beneficiano del regime della participation exemption (PEX), l’intero ammontare della plusvalenza dovrà essere assoggettato a tassazione nell’esercizio in cui viene realizzata.