Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura
Ai fini dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, non assumono rilievo né le cause che hanno determinato il sovraindebitamento né le modalità con cui esso si è formato, così come non rileva l’eventuale compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio antecedente.
Tale conclusione discende dalla disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che non ha riprodotto la previsione già contenuta nell’art. 14-quinquies, comma 1, della legge n. 3/2012. La scelta normativa appare coerente con l’ampliamento della legittimazione a richiedere l’apertura della procedura, oggi riconosciuta anche ai creditori.
Ne consegue che l’accesso alla liquidazione controllata non può essere precluso sulla base di una valutazione della meritevolezza del debitore. Pertanto, non sussistono ragioni per escludere dalla procedura il soggetto che abbia posto in essere atti fraudolenti nei confronti dei creditori o che abbia assunto obbligazioni in modo imprudente, negligente o comunque non diligente, trattandosi di circostanze che il legislatore non ha individuato quali condizioni ostative all’apertura della procedura liquidatoria ma esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’esdebitazione.