Gestore della crisi e difensore del sovraindebitato: la comune iscrizione all'O.C.C. non determina incompatibilità
In materia di procedure di sovraindebitamento, merita segnalazione un importante chiarimento circa i presupposti che possono determinare l'incompatibilità del gestore della crisi — successivamente nominato liquidatore — rispetto al difensore del debitore.
Il punto centrale riguarda la comune appartenenza al medesimo Organismo di Composizione della Crisi: tale circostanza, di per sé considerata, non è sufficiente a configurare alcuna causa di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. 202/2014. Risulta pertanto da respingere quell'orientamento interpretativo che tende a ravvisare un'incompatibilità generale e automatica nella sola iscrizione presso il medesimo O.C.C., indipendentemente da qualsiasi ulteriore elemento di valutazione.
Ciò che rileva, ai sensi dell'art. 11, co. 3, D.M. 202/2014, è invece l'esistenza di rapporti concreti — professionali o personali — tali da compromettere, anche solo in apparenza, l'indipendenza del gestore. Un esempio paradigmatico di situazione incompatibile è rappresentato dalla condivisione dei locali adibiti a studio professionale tra il gestore della crisi e il difensore del sovraindebitato, circostanza che, ove accertata, integra una violazione dell'obbligo di indipendenza richiesto dalla normativa.