Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

Approfondisci

news

Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

Approfondisci

news

Cassa consulenti del lavoro

Approfondisci

news

Cassa avvocati

Approfondisci

news

Cassa veterinari

Approfondisci

news

Cassa psicologi

Approfondisci

news

Cassa periti industriali

Approfondisci

news

Cassa ingegneri, architetti

Approfondisci

news

Cassa infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia

Approfondisci

news

Cassa giornalisti

Approfondisci

news

Cassa geometri

Approfondisci

news

Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

Approfondisci

Gestore della crisi e difensore del sovraindebitato: la comune iscrizione all'O.C.C. non determina incompatibilità

In materia di procedure di sovraindebitamento, merita segnalazione un importante chiarimento circa i presupposti che possono determinare l'incompatibilità del gestore della crisi — successivamente nominato liquidatore — rispetto al difensore del debitore.
Il punto centrale riguarda la comune appartenenza al medesimo Organismo di Composizione della Crisi: tale circostanza, di per sé considerata, non è sufficiente a configurare alcuna causa di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. 202/2014. Risulta pertanto da respingere quell'orientamento interpretativo che tende a ravvisare un'incompatibilità generale e automatica nella sola iscrizione presso il medesimo O.C.C., indipendentemente da qualsiasi ulteriore elemento di valutazione.
Ciò che rileva, ai sensi dell'art. 11, co. 3, D.M. 202/2014, è invece l'esistenza di rapporti concreti — professionali o personali — tali da compromettere, anche solo in apparenza, l'indipendenza del gestore. Un esempio paradigmatico di situazione incompatibile è rappresentato dalla condivisione dei locali adibiti a studio professionale tra il gestore della crisi e il difensore del sovraindebitato, circostanza che, ove accertata, integra una violazione dell'obbligo di indipendenza richiesto dalla normativa.
 
 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate