Compenso del commissario giudiziale nel concordato minore: la Cassazione richiama i parametri del DM 202/2014
Nel concordato minore, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 78, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 14/2019, il giudice può nominare un commissario giudiziale al quale vengono attribuite le funzioni normalmente svolte dall'Organismo di composizione della crisi (OCC).
La questione relativa alla determinazione del compenso del commissario giudiziale ha trovato un importante chiarimento nella sentenza della Cassazione n. 20477 del 17 giugno 2026. Secondo la Suprema Corte, l'assenza di una specifica disciplina normativa impedisce di applicare in via analogica i criteri previsti per il commissario giudiziale nel concordato preventivo. Le differenze funzionali tra le due figure, infatti, escludono l'estensione automatica della relativa disciplina remuneratoria.
Di conseguenza, non risultano applicabili i parametri contenuti nel DM n. 30/2012. Il compenso del commissario giudiziale nominato nel concordato minore deve invece essere determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 16 del DM n. 202/2014, regolamento che disciplina i compensi degli organismi e dei gestori della crisi da sovraindebitamento.
La Corte ha inoltre precisato le modalità di calcolo del compenso distinguendo tra concordato minore in continuità e concordato minore liquidatorio. Nel primo caso, le percentuali previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del DM n. 30/2012 devono essere rapportate all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, e non ai valori inventariati. Nel concordato minore liquidatorio, invece, le stesse percentuali trovano applicazione con riferimento all'attivo effettivamente realizzato e al passivo risultante dall'accordo.
Un ulteriore principio affermato dalla Cassazione riguarda l'unicità del compenso. In presenza della successione tra il gestore della crisi e il commissario giudiziale, il compenso deve essere considerato unitario e successivamente ripartito tra i professionisti coinvolti in base a criteri di proporzionalità e all'attività concretamente svolta da ciascuno.