Finanziamenti dei soci e compensazione dei crediti: limiti alla soddisfazione preferenziale nelle società in crisi
Con la sentenza n. 2780 del 22 agosto 2025, il Tribunale di Firenze ha ribadito il principio secondo cui, nelle società in situazione di difficoltà economico-finanziaria, i soci non possono essere soddisfatti per i propri crediti prima degli altri creditori sociali.
Secondo il giudice, la disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci non ha natura sanzionatoria, ma risponde all'esigenza di evitare che il rischio d'impresa venga trasferito integralmente sui creditori terzi. Le risorse residue della società devono infatti essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei creditori esterni, e non di coloro che, in qualità di soci, hanno assunto il rischio imprenditoriale.
In tale contesto, anche la compensazione tra un debito della società e un credito vantato dal socio può integrare una violazione delle regole sulla postergazione. Pur non comportando un esborso di denaro, la compensazione produce infatti un effetto satisfattivo, determinando l'estinzione del credito del socio e riducendo, al contempo, una componente attiva del patrimonio sociale. Se il credito del socio è postergato, tale operazione può tradursi in una preferenza indebita rispetto agli altri creditori, con conseguente possibile responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Il Tribunale precisa tuttavia che tale conclusione presuppone che il controcredito utilizzato in compensazione sia effettivamente esigibile. In caso contrario, esso costituirebbe una mera posta attiva priva di concreto valore economico e, come tale, non potrebbe essere considerato una risorsa realmente disponibile per il soddisfacimento degli altri creditori.