Liquidazione controllata e assegnazioni di quote di reddito per crediti non esdebitabili
L'apertura della procedura di liquidazione controllata incide direttamente sulle assegnazioni di crediti futuri derivanti da stipendio o pensione disposte anteriormente mediante ordinanza di assegnazione. Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile prevista dall'art. 268, comma 4, lett. b), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), tali assegnazioni devono infatti considerarsi inefficaci nei confronti della procedura, con conseguente cessazione delle trattenute.
Diversa è, tuttavia, la disciplina applicabile all'ordinanza di assegnazione avente ad oggetto quote di reddito destinate al mantenimento del coniuge. In questo caso, il credito soddisfatto mediante l'assegnazione rientra tra quelli non soggetti a esdebitazione ai sensi dell'art. 278, comma 6, CCII.
Ne consegue che il venir meno degli effetti dell'ordinanza di assegnazione non può essere affermato in via automatica, ma soltanto qualora il relativo credito sia destinato ad essere integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura concorsuale. Diversamente, il titolare di un credito non esdebitabile subirebbe un pregiudizio ingiustificato quale conseguenza dell'apertura della liquidazione controllata, vedendosi privato della tutela già conseguita senza la garanzia di un integrale soddisfacimento del proprio credito. Una simile soluzione risulterebbe incompatibile con la funzione della procedura, che mira a realizzare un equilibrato soddisfacimento dei creditori e, ove previsto, l'esdebitazione del debitore, senza comprimere irragionevolmente la posizione dei titolari di crediti sottratti a tale beneficio.