Crediti condizionati nel fallimento: ammissione con riserva e imposta di registro
Rientra nella nozione di credito condizionato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, n. 1, l.fall., anche il credito che non può essere fatto valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale. Il provvedimento di ammissione con riserva produce effetti sostanziali immediati e stabilizza provvisoriamente la posizione del creditore nel concorso, senza tuttavia esaurire il procedimento di accertamento, che si conclude solo con lo scioglimento della riserva.
Sul piano fiscale, l'ammissione con riserva è equiparata a un atto sottoposto a condizione sospensiva e sconta pertanto l'imposta di registro in misura fissa; l'imposta proporzionale si applica invece al successivo provvedimento di ammissione definitiva, quando il credito diviene esigibile. In caso di soddisfazione parziale mediante escussione della fideiussione, l'imposta proporzionale graverà sul solo credito residuo insoddisfatto.