Reclamo avverso l'inammissibilità del piano del consumatore: competente la Corte d'appello
Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dall'art. 70 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024, il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano spetta alla Corte d'appello e non al Tribunale in composizione collegiale. Il comma 8 dell'articolo, nel radicare la competenza della Corte d'appello, non distingue tra accoglimento e rigetto dell'omologa; il primo comma — che eccezionalmente prevede il doppio grado davanti all'organo collegiale — si riferisce invece al solo provvedimento reso nella fase preliminare, quando la proposta non abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico prima ancora dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori.