Cessione di mezzi di trasporto nuovi: per la Cassazione rileva l'effettiva destinazione del veicolo
Con la sentenza n. 9356 del 13 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi sono non imponibili ai fini IVA quando il veicolo abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro, tenendo conto del luogo del suo utilizzo finale. A tal fine è necessario effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi del caso.
La pronuncia riguarda una persona fisica residente in Francia, priva di partita IVA, che aveva acquistato un'autovettura in Italia versando l'IVA. Successivamente il veicolo era stato reimmatricolato in Francia, con il pagamento dell'imposta anche in tale Stato. A fronte del diniego dell'Agenzia delle Entrate e della decisione sfavorevole del giudice d'appello, la Cassazione ha chiarito che non può attribuirsi rilievo esclusivo alla prima immatricolazione del veicolo in Italia, dovendosi invece verificare l'effettiva destinazione del mezzo sulla base di tutti gli elementi oggettivi rilevanti.