In materia di esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell'art. 283 CCII, il superamento della soglia reddituale prevista dal comma 2 non comporta, di per sé, l'esclusione del requisito dell'incapienza. Tale parametro configura, infatti, una presunzione legale di incapienza operante per i redditi inferiori alla soglia indicata, senza tuttavia impedire al giudice, in presenza di un reddito superiore, di procedere a una valutazione concreta della situazione economico-patrimoniale del debitore. Qualora da tale accertamento emerga che il debitore è comunque in grado di assicurare ai creditori, nell'ambito dell'alternativa liquidatoria, un'utilità economicamente apprezzabile, al netto dei costi della procedura, deve escludersi la sussistenza della condizione di incapienza.