ASD e SSD calcistiche dilettantistiche: la natura non lucrativa non esclude la liquidazione giudiziale
Resta aperto il dibattito sull'assoggettabilità delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche calcistiche (ASD e SSD), prive di scopo di lucro, agli strumenti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Con la sentenza del 28 maggio 2026, il Tribunale di Pescara ha affermato che anche un ente sportivo dilettantistico non commerciale, iscritto al Registro CONI, può essere assoggettato a liquidazione giudiziale. La decisione supera le perplessità legate alla natura formalmente non lucrativa dell'ente, valorizzando il principio secondo cui assume rilievo non la qualificazione soggettiva, bensì lo svolgimento in concreto di un'attività economica organizzata, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.
Il giudice ha ribadito che la qualificazione statutaria di ASD o SSD e la previsione dell'assenza di fini di lucro non sono, di per sé, elementi idonei a escludere l'applicazione della disciplina concorsuale. Occorre, invece, verificare se l'attività effettivamente esercitata presenti i requisiti tipici dell'impresa commerciale, valutando l'organizzazione dell'attività, la stabilità dell'esercizio e l'operatività sul mercato.
Ne deriva che le ASD e le SSD che non rientrino nella nozione di "impresa minore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 14/2019, possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale qualora esercitino un'attività commerciale in modo stabile e con un'organizzazione imprenditoriale, a prescindere dall'assenza di finalità lucrative prevista dallo statuto.