Trasformazione in STP: la rivalutazione delle quote associative conserva efficacia fiscale
La trasformazione di uno studio associato in una società tra professionisti (STP) costituita in forma di società a responsabilità limitata non comporta la perdita del valore fiscale delle quote associative, nemmeno quando queste siano state oggetto di rivalutazione.
Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul caso di uno studio associato che aveva rivalutato il costo delle quote al 1° gennaio 2026 e intendeva verificare se tale valore fiscalmente riconosciuto potesse essere mantenuto anche dopo la trasformazione in STP.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'operazione rientra nel regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 177-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Tale disposizione esclude il realizzo di plusvalenze in sede di trasformazione e impone la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, evitando che il passaggio alla nuova veste giuridica produca effetti impositivi.
In applicazione di questo principio, l'Agenzia delle Entrate precisa che la continuità fiscale riguarda anche il costo delle partecipazioni detenute dai soci. Di conseguenza, le quote della STP conservano lo stesso valore fiscale delle originarie quote dello studio associato, comprensivo dell'eventuale rivalutazione effettuata al 1° gennaio 2026.