Nessuna plusvalenza imponibile se l’immobile con Superbonus è stato destinato ad abitazione principale dei familiari
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si applica la tassazione della plusvalenza prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 917/1986 nel caso in cui un immobile, oggetto di interventi agevolati con il Superbonus e successivamente ceduto a terzi, sia stato destinato ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla vendita.
In tale ipotesi, infatti, trova applicazione l’esclusione prevista dalla normativa, con la conseguenza che l’eventuale plusvalenza realizzata dalla cessione dell’immobile non è soggetta a imposizione fiscale.