Liquidazione controllata: il debitore non è legittimato a impugnare lo stato passivo esecutivo
Nell'ambito della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), il debitore sovraindebitato non è legittimato a proporre impugnazione avverso lo stato passivo una volta divenuto esecutivo ai sensi degli artt. 273, comma 4, e 133 CCII. Tale legittimazione spetta esclusivamente al liquidatore, il quale opera quale rappresentante della massa dei creditori ed esercita poteri che gli sono attribuiti direttamente dalla legge nell'interesse della procedura. Il liquidatore, pertanto, non agisce quale successore o avente causa del debitore, ma quale organo della procedura preposto alla tutela degli interessi della collettività dei creditori.