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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

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Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

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Rottamazione-quinquies: entro il 31 luglio 2026 il pagamento della prima o unica rata

Il 31 luglio 2026 scade il termine per il versamento della prima rata o della rata unica prevista dalla rottamazione-quinquies, introdotta dall'art. 1, commi 82 e seguenti, della L. 199/2025.
I contribuenti che hanno presentato domanda possono consultare, accedendo all'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'esito dell'istanza, il dettaglio degli importi dovuti e scaricare i relativi moduli di pagamento.
Il versamento può essere effettuato attraverso diverse modalità: direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite l'app EquiClick, con domiciliazione bancaria oppure utilizzando i moduli di pagamento presso banche, uffici postali, tabaccai convenzionati, i circuiti CBILL e gli sportelli Postamat. È inoltre disponibile il servizio ContiTu, che consente di pagare solo alcune delle cartelle comprese nella definizione agevolata.
La seconda rata dovrà essere versata entro il 30 settembre 2026, mentre le successive rate, con cadenza bimestrale, potranno protrarsi fino al 31 maggio 2035, per un massimo di 54 rate complessive.
Si ricorda, infine, che l'art. 10 del DL 38/2026 prevede un periodo di tolleranza di cinque giorni, applicabile esclusivamente al pagamento della rata unica o dell'ultima rata del piano di dilazione. Di conseguenza, i contribuenti che hanno optato per il pagamento in un'unica soluzione potranno effettuare il versamento entro il 5 agosto 2026, senza perdere i benefici della definizione agevolata.
 
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