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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

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Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

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Criptovalute in bilancio: la classificazione dipende dalla destinazione d'uso

Le criptovalute devono essere iscritte in bilancio in base al criterio della destinazione, tenendo conto sia dell'intenzione della società di detenerle sia della concreta capacità di conservarle per un periodo prolungato. È quanto precisano le schede tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 200904/2026.
In particolare, quando le criptovalute sono destinate a permanere in maniera durevole nel patrimonio aziendale, devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali. In tal caso, la rilevazione iniziale avviene al costo di acquisto. Tali attività non sono soggette ad ammortamento, ma devono essere sottoposte a verifica di recuperabilità: qualora il valore recuperabile, individuato nel fair value al netto dei costi di vendita, risulti inferiore al valore contabile, occorre procedere alla relativa svalutazione.
Diversamente, se le criptovalute sono acquistate con l'obiettivo di essere cedute nell'ambito della normale attività d'impresa, devono essere classificate tra le rimanenze di magazzino, in quanto beni immateriali destinati alla rivendita senza subire significative trasformazioni. In questa ipotesi, la valutazione deve essere effettuata al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, identificato nel fair value al netto dei costi di vendita.
 
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