Segnalazioni antiriciclaggio: il referente SOS resta il singolo professionista negli studi associati e nelle STP
Con l'Informativa n. 100/2026 del 21 luglio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti sull'individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP).
Il Consiglio nazionale richiama le istruzioni dell'UIF, che ribadiscono il principio della centralità della persona fisica del professionista nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In particolare, quando il soggetto destinatario degli obblighi coincide con una persona fisica, il referente per le SOS è lo stesso professionista.
Diversamente, solo nei casi in cui il destinatario degli obblighi non sia una persona fisica, il referente deve essere individuato nel legale rappresentante dell'ente oppure in un soggetto da quest'ultimo delegato.
Alla luce di tale impostazione, il CNDCEC esclude che, negli studi associati e nelle STP, possa essere nominato un unico referente SOS – individuato nel legale rappresentante o in un suo delegato – competente per tutte le segnalazioni riconducibili ai professionisti che operano nella struttura.
Una soluzione di questo tipo, infatti, finirebbe per attribuire allo studio associato o alla società tra professionisti una soggettività ai fini degli obblighi antiriciclaggio che la normativa primaria riconosce esclusivamente al singolo professionista, il quale resta il diretto destinatario degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.