Merito creditizio e colpa grave del consumatore: la violazione del finanziatore rileva nella valutazione dell'accesso alla procedura
Con riferimento alle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), la violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi di verifica del merito creditizio assume rilievo nella valutazione della sussistenza della colpa grave del consumatore.
Pur non escludendo automaticamente la configurabilità della colpa grave del debitore – in quanto gli obblighi gravanti sul finanziatore e la condotta del consumatore operano su piani distinti – l'accertata inosservanza dei doveri di valutazione del merito creditizio da parte dell'ente erogatore rappresenta un significativo elemento di contesto.
Tale circostanza, infatti, può deporre per l'assenza di una condotta gravemente colposa del debitore, il quale ha legittimamente fatto affidamento sulla valutazione professionale effettuata dall'intermediario in ordine alla propria capacità di rimborso al momento della concessione del finanziamento.