Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione
La conclusione della procedura di liquidazione controllata non preclude il riconoscimento dell'esdebitazione per il solo fatto che la maggior parte dei debiti derivi da un precedente fallimento dell'impresa individuale del debitore, chiuso senza che fosse stata concessa l'esdebitazione.
Nel caso esaminato, il debitore era stato dichiarato fallito nell'ambito di una procedura conclusasi nel 2014, senza aver ottenuto il beneficio dell'esdebitazione previsto dalla normativa allora vigente. Successivamente, nell'ambito della liquidazione controllata disciplinata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è stata richiesta l'esdebitazione finale.
Il Collegio ha ritenuto che tale beneficio possa essere riconosciuto anche quando l'esposizione debitoria sia costituita prevalentemente da debiti "trascinati" dalla precedente procedura fallimentare, discostandosi dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30108/2025.
Secondo la pronuncia della Suprema Corte, infatti, il debitore già assoggettato a fallimento e non esdebitato ai sensi dell'art. 142 della legge fallimentare non potrebbe conseguire una nuova esdebitazione ai sensi degli artt. 282 o 283 del Codice della crisi qualora i debiti oggetto della procedura siano riconducibili al precedente fallimento.
Il Collegio ha invece adottato una diversa interpretazione, ritenendo che la disciplina della liquidazione controllata consenta l'accesso al beneficio dell'esdebitazione anche in presenza di debiti derivanti da una precedente procedura concorsuale, valorizzando la funzione di "fresh start" perseguita dal Codice della crisi e favorendo il reinserimento del debitore meritevole nel circuito economico.